
Quesito: E' prevista l'indennita di disoccupazione per i contratti a tempo determinato?
Risposta: Esistono due tipologie di indennita di disoccupazione che, tuttavia, spettano ai lavoratori che sono stati licenziati per cause non attribuibili alla loro volontà e che abbiano lavorato con contratto di lavoro subordinato, anche a termine: - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA: si tratta di un sussidio economico che spetta ai lavoratori licenziati o titolari di un contratto a tempo determinato che siano stati assicurati per almeno due anni contro la disoccupazione involontaria e per i quali siano stati versati almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda deve essere inoltrata all'INPS, entro 68 giorni dalla data del licenziamento. - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI: si tratta di un sussidio Queconomico che spetta al lavoratore che, essendo stato licenziato per cause non attribuibili alla sua volontà , e non potendo far valere 52 settimane di contributi negli ultimi due anni, abbia lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, con contratto di lavoro subordinato, anche a termine. Anche per l'indennità a requisiti ridotti, la domanda va inoltrata direttamente all'INPS (anche a mezzo posta) a partire dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. I moduli per la presentazione della domanda di disoccupazione sono disponibili sul sito dell'Inps (www.inps.it, sezione "Moduli"). (14/05/2009)