
Quesito: Lavoro con un contratto di associazione in partecipazione a tempo (durata 6 anni) di sola prestazione d'opera per l'associato. In caso nel contratto non sia specificato nulla al riguardo - esiste e quale è il preavviso con cui si comunica il recesso dal contratto?
Risposta: In mancanza di apposita clausola disciplinante l'ipotesi di recesso anticipato dovrà necessariamente attendere la scadenza (6 anni) del contratto di associazione in partecipazione. La mancata previsione nel regolamento contrattuale del recesso anticipato di una (o di entrambe) delle parti è infatti circostanza assolutamente legittima, sia perchè nel suo caso trattasi di contratto a tempo determinato (cosa diversa accade invece nel caso di associazione in partecipazione a tempo indeterminato) sia perchè tale esclusione rientra nella disponibilità delle parti ed è stata da Lei accettata al momento della firma del contratto. Le segnalo infine che il contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato può essere risolto prima del termine solo nei seguenti casi: a) cessazione dell'esercizio dell'impresa; b) fallimento dell'associante; c) morte dell'associante; d) inadempimento. Oltre alle ipotesi sopra citate, il contratto di associazione in partecipazione può essere sciolto anticipatamente anche per mutuo dissenso: pertanto, nel caso di specie sarebbe possibile risolvere in anticipo il rapporto contrattuale solo in presenza di comune accordo delle parti in tal senso. (16/11/2009)