
Quesito: E' possibile sottoscrivere un contratto di lavoro intermittente con un altra azienda, mentre si è in cassa integrazione in deroga?
Risposta: L'art. 8, 4° comma, D.L. 21/03/1988 (convertito in L. n. 160/1988) dispone che il lavoratore cassaintegrato non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate in cui svolge attività di lavoro autonomo o subordinato. Al comma successivo, la norma prevede un sistema di decadenza in caso di mancata denunzia da parte del lavoratore all'Inps e al datore di lavoro circa il reperimento di nuova occupazione (circ. Inps 12/047/2007 n. 75; Cass. n. 4004/2007) e una sanzione per il nuovo datore di lavoro che assuma irregolarmente un cassaintegrato (al 6° comma). Fra ulteriore attività del cassaintegrato - nel suo caso contratto di lavoro intermittente - e integrazione salariale esiste quindi non solo un rapporto di incumulabilità , ma di incompatibilità . 'Inps, ove il lavoratore risulti aver svolto altra attività retribuita durante l'integrazione salariale, può inoltre agire per ottenere la restituzione di quanto corrisposto (Pret. Mantova 26/04/1995) e l'indebito percepimento può costituire anche illecito civile ex art. 2739 cod.civ., dando luogo a risarcimento del danno (Cass. 07/03/1987 n. 2418, Cass. 29/07/1992 n. 9076, Trib. Matera 03/07/1989). La percezione con artifici e raggiri dell'integrazione salariale della CIG da parte del lavoratore che percepisca anche altro reddito, può integrare peraltro gli estremi del reato di truffa aggravata. Nel caso invece in cui il lavoratore correttamente comunichi preventivamente all'ente previdenziale, nonchè al datore di lavoro, lo svolgimento di nuova attività di lavoro subordinato o autonomo, viene sospeso il trattamento di integrazione salariale in corrispondenza delle giornate di lavoro effettuate (Cass. 01/06/2005 n.11679). Le uniche eccezioni al divieto di cumulo sono previste: a) nel caso di integrazione salariale e rapporto di lavoro part-time, in quanto parte della giurisprudenza ammette il cumulo ove il rapporto part-time sia iniziato prima dell'intervento di CIG, purcè non coincidente con il tempo reso libero dalla sospensione o riduzione (Cass. 13/10/1992 n. 1150); per altra parte della giurisprudenza il cumulo è legittimo in ogni caso, ma va effettuata una riduzione dell'integrazione salariale in relazione al rapporto di lavoro (Cass. 14/04/1993 n. 4419, Cass. 14/06/1995 n. 6712,Cass. 19/08/1996 n. 7639); b) nel caso di prestazioni di lavoro accessorio nei limiti indicati dalla Circolare Inps 26.05.2009 n. 75. (10/11/2009)