
Quesito: Qual è la differenza tra il contratto di collaborazione occasionale e quello di collaborazione occasionale accessoria?
Risposta: Il lavoro occasionale è una delle novità in materia di lavoro introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla legge Biagi. Le ultime innovazioni, per favorire l'occupazione specie giovanile, sono l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5/2009, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.33. Le quattro ipotesi del lavoro occasionale: 1. prestazioni occasionali riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e con un tetto relativo al compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non superiore a 5 mila euro. In questi casi non sussistono obblighi contributivi, ma solo l'onere fiscale; 2. prestazioni occasionali ma coordinate che superano il limite di 30 giornate e il compenso di 5 mila euro annuali. In questi casi sussiste, oltre all'onere fiscale, l'obbligo delle assicurazioni sociali come mini co.co.co. all'Inps e all'Inail; 3. prestazioni occasionali non coordinate in senso stretto che prescindono dal limite di durata e dalle soglie dei compensi, essendo caratterizzate dall'assenza di coordinamento con il committente e di continuità nella prestazione. Questo tipo di lavoro occasionale rientrerebbe nello schema del lavoro autonomo non professionale soggetto solo a prelievo fiscale; 4. prestazioni occasionali accessorie (per esempio nelle vendemmie), note come "voucher", la cui disciplina è stata ampliata con il decreto sopraccitato e interessa un sempre maggior numero di datori di lavoro. Riflessioni Nello scenario del mercato del lavoro, il lavoro occasionale nelle ipotesi 2. e 3. presenta due figure di prestazione le cui caratteristiche sono: a La collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/03, la più diffusa, è caratterizzata dalla continuità della prestazione, dal coordinamento della prestazione del collaboratore con l'attività del committente e dalla sua effettuazione con lavoro prevalentemente personale (v. sub 2.); b Il lavoro autonomo non professionale occasionale e non abituale ex articolo 2222 codice civile prevede in comune con la co.co.co. la durata nel tempo, l'effettuazione della prestazione dovuta con lavoro prevalentemente proprio, la mancanza del vincolo di subordinazione (v. sub 3.). L'elemento di differenziazione determinante delle due tipologie contrattuali è invece dato dall'assenza/presenza del coordinamento, posto che le modalità di svolgimento in entrambi i casi sono identiche ((testualmente l'articolo 2222 c.c. prevede "con lavoro prevalentemente proprio", mentre l'articolo 61, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 parla di collaborazione "prevalentemente personale"). Il Il lavoro occasionale accessorio (voucher) Il lavoro occasionale accessorio è stato introdotto nel mercato del lavoro dagli articoli 70, 71 (ora abrogato) e 72 del decreto legislativo n. 276/2003 (noto come legge Biagi). L'articolo 7-ter del decreto in premessa ha introdotto sul lavoro autonomo occasionale delle novità . Infatti, sono inserite nelle tipologie di lavoro occasionale di tipo accessorio anche le manifestazioni fieristiche, l'attività prestata in caso di lavori di emergenza e solidarietà a favore di un committente pubblico. Inoltre, tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni d'età , regolarmente iscritti all'università o ad altri istituti scolastici, estese alle casalinghe ed ai pensionati, vengono inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo. In via sperimentale per il 2009, chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito può svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi fino a 3mila euro all'anno. Da ultimo il compenso percepito dal lavoratore è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo "status" di disoccupato o di inoccupato. Si consiglia la consultazione della sezione VADEMECUM del sito www.atipici.net (09/11/2009)