
Quesito: Cosa comporta, nell'ambito di un contratto di lavoro a progetto, il fatto di essere in infortunio?
Risposta: L'infortunio, come la malattia, è una delle cause di sospensione del contratto a progetto, sicchè il committente non può, in tali occasioni, contestare la mancata attività , nel caso non si possa lavorare. Non potrà neppure inviare a casa il medico fiscale per la visita di controllo (ciò riguarda i lavoratori dipendenti); in particolare in caso di malattia è sufficiente avvisare per tempo il committente ed eventualmente, solo su espressa richiesta, inviare il certficato medico o altra giustificazione. Secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 276/2003, tuttavia, la durata del contratto a progetto non viene prorogata del tempo corrispondente all'assenza per infortunio o malattia (in cui il contratto è per legge sospeso), e invece termina alla sua scadenza naturale (quella originariamente pattuita) o al raggiungimento o realizzazione del progetto. E' bene tenere presente che il committente non è tenuto a pagare al lavoratore alcunchè durante il periodo di sospensione della collaborazione, derivi essa da infortunio o da malattia. Tutto questo avviene salvo che, ovviamente, il contratto a progetto non preveda delle condizioni di maggior favore. Il committente può comunque recedere se la sospensione (anche per infortunio) si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In ogni caso, salvo rari casi, l'assicurazione Inail è necessaria anche per i collaboratori a progetto, quindi, in caso di infortunio sul lavoro o in itinere (ossia quello che può capitare nel percorso per raggiungere la propria abitazione dal luogo di lavoro o viceversa) secondo una consolidata prassi dell'Inail, è estesa al collaboratore la stessa tutela per infortuni prevista per il lavoratore subordinato. A seguito di infortunio occorre quindi avvisare subito il committente, il quale a sua volta deve provvedere a denunciare il fatto, anche all'Inail. Quindi ove l'Inail abbia riconosciuto l'infortunio, pagherà il collaboratore per il relativo periodo di durata del medesimo, mentre il datore di lavoro non dovrà versare la sua parte, ma solo denunciare l'infortunio, secondo le regole vigenti, a pena di SANZIONI AMMINISTRATIVE. In ogni caso ove non si volesse percorrere la strada dell'infortunio (ovvero non fosse riconosciuto dall'Inail), ma "mettersi in malattia" per il corrispondente periodo, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto a favore dei lavoratori a progetto il pagamento di una indennità economica in caso di interruzione dell'opera dovuta a malattia (indennità il cui importo è doppio in caso di ricovero ospedaliero). Viene corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS a favore dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell'Inps (occorrono un minimo di 3 mesi, nell'anno in corso, di versamento dei contributi alla Gestione Separata), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità in concreto è computata entro un limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro a progetto e comunque non potrà essere inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione tuttavia degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. In tal caso, il lavoratore dovrà comunque attestare e certificare il proprio stato di malattia e, al pari di un lavoratore subordinato, sarà obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. La domanda di indennità va inoltrata all'Inps con apposito modulo reperibile anche su internet. Ovviamente le erogazioni economiche dell'Inps (per malattia) e dell'inail (per infortunio) non sono cumulabili.