
Quesito: E' prevista l'indennità per il congedo parentale in favore di lavoratrici/lavoratori a progetto?
Risposta: E' prevista, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, un'indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Si precisa che non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente). Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopra indicata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità /paternità . Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita). La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda. I periodi di congedo parentale sono indennizzabili soltanto in presenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa. La modulistica è scaricabile dal sito www.inps.it accedendo alla sezione Moduli " Prestazioni a sostegno del reddito - AST.FAC./GEST.SEP. (04/09/2009)