
Quesito: Una lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS - in caso di gravidanza - può usufruire del congedo di maternità e dell'aspettativa entro il terzo anno del bambino?
Risposta: La madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ("astensione obbligatoria"): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. L'effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell'indennità . Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della "flessibilità " e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. L'indennità di maternità spetta alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non siano titolari di pensione e non iscritte ad altre forme previdenziali e che versino l'aliquota più alta, nel 2009 pari al 25,72%, in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità . Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza, prima dell'inizio del congedo di maternità , indicando la data presunta del parto. La modulistica è scaricabile dal sito www.inps.it accedendo alla sezione Moduli - Prestazioni a sostegno del reddito - Domanda di indennità di maternità /paternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata. (16/06/2009)