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Quesito: Nel caso di cessazione di rapporti di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto si ha diritto a una indennità  di disoccupazione?



Risposta: Per ottenere l'indennità  una tantum prevista in via sperimentale, solo per gli anni 2009 / 2010 / 2011, dalla legge n. 2/2009 per i collaboratori a progetto, occorre che sussistano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: - La cessazione del rapporto di lavoro deve verificarsi "per fine lavoro" (non per dimissioni o licenziamento per giusta causa, ove previsti dal contratto a progetto). La citata legge, si riferisce ad eventi di fine lavoro verificatisi dal 1 gennaio 2009 in avanti. - Monocommittenza: durante l'ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro" il collaboratore deve avere un rapporto di lavoro con un unico committente; - Reddito anno precedente: per il 2008 il reddito deve essere compreso tra i 5000 (cinquemila) euro e i 13819 euro (minimale di reddito 2008); - Accredito contributivo: devono risultare accreditati nell'anno precedente non meno di 3 mesi, ma non più di 10 mesi; - Accredito contributivo nell'anno di riferimento: nel 2009 almeno 3 mesi di contributi devono essere stati accreditati presso la relativa Gestione Separata Inps (ciò si traduce nel requisito di un reddito lordo superiore a una certa soglia, che nel 2009 sarà  all'incirca di 3.500 euro). Per l'anno 2009 l'indennità  una tantum da erogare, è pari al 20% del reddito di lavoro percepito nell'anno 2008. La domanda avrebbe dovuto essere presentata all' I.N.P.S. entro il 30 giugno 2009 se la "fine lavoro" (ossia il termine naturale del co.co.pro.) si fosse verificata entro la fine del mese di maggio 2009, ovvero va presentata entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto di collaborazione se la conclusione del rapporto lavorativo si è verificata successivamente. Alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità  al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Se si rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione d'immediata disponibilità  al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, ovvero, se, una volta sottoscritta la dichiarazione, si rifiuta un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo, ciò comporta la decadenza dal diritto all'indennità . (03/07/2009 - 25/07/2009)