
Quesito: In caso di volontariato in servizio civile, spettano i contributi ai fini pensionistici?
Risposta: Fino a dicembre 2008 le somme percepite dai volontari sono qualificate quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa. La contribuzione è totalmente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile che provvede al versamento della contribuzione, così come da indicazioni fornite con circolare INPS n. 55 del 30 aprile 2008. Da gennaio 2009, è abolito l'obbligo della contribuzione pensionistica da parte del Fondo nazionale per il Servizio civile. I periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, a condizione che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcun regime pensionistico obbligatorio. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Coloro che hanno iniziato il servizio in qualità di volontari del servizio civile nel corso dell'anno 2008 e hanno proseguito l'attività nell'anno 2009 continuano ad essere iscrivibili alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 in qualità di collaboratori coordinati e continuativi, con versamento della contribuzione a carico del Fondo Nazionale per il Servizio Civile. (15/06/2009)